Convocazione assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo anno 2018

Si comunica che è convocata l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo 2018 in I^ convocazione per il giorno 16 dicembre 2017 alle ore 18.00, ed in II^ CONVOCAZIONE per il giorno lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 19.00


Incontro con gli iscritti

Venerdì 24 novembre, il Collegio ha organizzato l’annuale incontro con gli iscritti.

All'evento, introdotto dal Consigliere Luigi Gerna, sono intervenuti il Presidente Orazio Spezzani,

il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’EPPI Paolo Bernasconi, ed il Consigliere del CNPI Sergio Molinari.

In materia previdenziale, è stata fatta un’analisi dei dati dopo l’invio del modello EPPI 03, ed illustrata la possibilità del cumulo pensionistico.

Il Consigliere del CNPI, ha invece esposto le diverse convenzioni con le Università, ed affrontato il tema delle lauree professionalizzanti.

Numerosa la partecipazione dei nostri iscritti, circa duecento i colleghi che hanno aderito all'iniziativa.

Durante il dibattito, il Vicepresidente Bernasconi, ed il Consigliere Molinari hanno risposto alle varie domande poste dagli iscritti.

E’ stata inoltre l’occasione per la presentazione del nuovo sito internet del Collegio, a cura del Consigliere Gabriele Citterio, un restyling molto atteso, che si ritiene utile e possa migliorare il servizio agli iscritti.


Equo compenso, via libera per tutti i professionisti

Approvato l’emendamento al Decreto Fiscale che introduce il principio della giusta remunerazione per le prestazioni professionali

15/11/2017 – A tutti i professionisti sarà riconosciuto il diritto all’equo compenso. Il Senato ha approvato l’emendamento al Decreto fiscale che introduce il principio dell'equo compenso.

Consulta l’emendamento

Equo compenso professionisti: cosa prevede la misura

Rispetto alla prima versione, la misura è stata riscritta, allargando il raggio di azione dai soli avvocati che svolgono prestazioni a vantaggio di banche, assicurazioni e imprese, a tutti i professionisti, anche a quelli non iscritti ad un Ordine.

La norma considera equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenendo conto dei parametri previsti dai regolamenti delle singole professioni (quindi nel caso di architetti e ingegneri del Nuovo Decreto Parametri bis).

In particolare il provvedimento considera vessatorie le clausole, anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione, che:
- consentono al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- prevedono le spese della controversia a carico del professionista;
- prevedano la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- prevedano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura.

Inoltre, la norma rende nulle le clausole considerate vessatorie mentre il contratto rimane valido per il resto.

In caso di controversia il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dai regolamenti delle singole professioni.

Infine, la norma prescrive che la “pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisca il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della legge”.

Equo compenso: il commento del ministro Orlando

“Un altro passo per il riconoscimento dell’equo compenso per il lavoro dei professionisti. La breccia aperta dalla proposta relativa agli avvocati ha aperto, come promesso, la strada per tutte le altre professioni”.

Così ha dichiarato il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha continuato: “Con l’emendamento e le sue riformulazioni governative approvate stanotte in Commissione Bilancio al Senato il principio del riconoscimento dell’equo compenso per tutte le professioni entra nel testo del dl fiscale che verrà approvato definitivamente entro fine anno”.

“E’ un impegno che ho preso con tutti i professionisti italiani per sradicare quello che ho più volte definito come un vero e proprio “caporalato intellettuale”; un impegno che seppur con fatica e tra mille resistenze, stiamo portando avanti e che approveremo prima della fine della legislatura. Lo dobbiamo ai professionisti italiani” ha concluso Orlando.

Giusto compenso: soddisfatti Confprofessioni, Colap e Fondazione Inarcassa

“Una vittoria per tutti i professionisti”. Dal palco dell’Auditorium Antonianum a Roma, dove è in corso il Congresso nazionale dei professionisti, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, esprime tutta la sua soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sull’equo compenso, licenziato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato.

“Portiamo a casa un risultato che ci ha colto quasi di sorpresa, considerate le premesse di queste ultime settimane. L’equo compenso a tutti i professionisti, non solo agli avvocati, è stata una delle nostre principali richieste al Governo e Parlamento che oggi trova una conferma certamente positiva” dichiara Stella. “Ancor più significativa la sua estensione ai rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione, sul quale abbiamo condotto una battaglia a tutto campo. Adesso si tratta di monitorare i passaggi successivi e, se possibile, migliorarlo negli aspetti tecnici”.

“Questa notte ha portato consiglio – scrive CoLAP – sanando finalmente l’unico vero squilibrio contrattuale nel mondo delle professioni ovvero il rapporto tra professionisti e la PA. Ringraziamo prima di tutto il Ministro della Funzione Pubblica per l’interesse dimostrato e per aver compreso l’urgenza di un intervento su questo aspetto e l’On.le Chiara Gribaudo che ci ha sempre ascoltato e creduto nella nostra proposta, senza la loro determinazione non ce l’avremmo fatta”.

L’On.le Gribaudo ha, infatti, dichiarato: “Un passo in avanti importante è stato fatto per tutti, dopo un lungo cammino iniziato ad agosto 2017 nel Partito Democratico, con l’appoggio di pochi. Una norma di principio che supera la vergognosa sentenza di Catanzaro, che dovrà essere applicata e interpretata al meglio. Certamente sono ottimista, affinché la norma sia migliorata, ma rimane il fatto che abbiamo affermato un principio sul quale oggi convergevano tutti, in primis il Colap, che ci ha sempre creduto”.

“Plaudiamo all’emendamento approvato e ci mettiamo subito al lavoro per migliorarlo in Aula al Senato o in seconda battuta alla Camera continuando il dialogo e confronto con i Deputati e Senatori che ci hanno sempre appoggiato in questa battaglia. Positiva, altresì, l’estensione dell’accesso ai Confidi ai professionisti associativi, potrebbe dare un buono slancio alla crescita delle professioni” conclude il Colap.

Soddisfazione arriva anche da Fondazione Inarcassa che ha dichiarato: “L’introduzione dell’equo compenso, soprattutto per le prestazioni di giovani ingegneri e architetti che vivono di libera professione, è determinante per evitare la guerra al ribasso dei prezzi delle prestazioni professionali e tutelare alcuni principi e beni costituzionalmente tutelati”.

Equo compenso: l’evoluzione della norma

La storia dell’equo compenso parte da lontano: accanto ai disegni di legge presentati per introdurre il principio di una giusta remunerazione per i professionisti, gli avvocati avevano presentato un emendamento al disegno di Legge di Bilancio 2018 che circoscriveva la misura ai soli avvocati.

L’emendamento, però, era stato stralciato dalla Legge di Bilancio perché non attinente così gli avvocati avevano presentato l’emendamento al Dl fiscale.

Nella notte, però, il provvedimento è stato esteso a tutte le professioni ed è stato approvato.


Pronti per il cumulo gratuito

Al via il nuovo istituto del cumulo gratuito anche per i liberi professionisti iscritti all’EPPI, usufruibile in alternativa alla ricongiunzione e alla totalizzazione.
Se alle spalle hai una carriera frammentata ed una storia contributiva che ti ha visto iscritto anche presso altri istituti di previdenza, puoi avvalerti del cumulo gratuito per riunire in un unico conteggio tutti i contributi previdenziali.

Nel frattempo, per aiutarti a capire se questa soluzione fa al caso tuo, consulta l’approfondimento sul cumulo per conoscere le principali caratteristiche del nuovo istituto e alcuni possibili scenari che potrebbero verificarsi.

APPROFONDISCI


La dichiarazione di successione diventa online

A partire dal 23 gennaio 2017, tutte le dichiarazioni di successione apertesi dal 3 ottobre 2016 possono essere presentate digitalmente con il nuovo modello di dichiarazione di successione approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 231243 del 27 dicembre 2016. Il nuovo modello di dichiarazione ha infatti sostituito il vecchio modello cartaceo (modello 4). Riepiloghiamo le principali novità e implicazioni operative.
Per il periodo transitorio intercorrente dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è prevista comunque la possibilità di continuare a utilizzare il vecchio modello cartaceo (modello 4) per presentare le dichiarazioni di successione.

Si precisa che il modello 4 dovrà essere sempre utilizzato per le dichiarazioni di successione aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive, modificative di successioni presentate con tale modello.
Riportiamo di seguito le principali novità previste dal Provvedimento sopra citato.
Il nuovo modello di dichiarazione di successione è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio (contenente il tipo di dichiarazione, i dati del de cuius, dell’eventuale testamento e del soggetto che presenta la dichiarazione di successione);
  • quadro EA (contenente i dati dei chiamati all’eredità);
  • quadri EB ed EC (relativi ai fabbricati e terreni posseduti dal de cuius);
  • quadro ED (contenente le passività);
  • quadro EE (costituente il riepilogo dell’asse ereditario, al netto delle passività);
  • quadro EF (contenenti gli importi della liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti in autoliquidazione);
  • quadro EG (per i documenti da allegare);
  • quadro EH (contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la richiesta di agevolazioni o riduzioni);
  • quadro EI (per le dichiarazioni utili alla voltura catastale in caso di discordanze dei dati);
  • quadri EL ed EM (relativi ai fabbricati e terreni iscritti al sistema tavolare);
  • quadro EN (per l’indicazione delle aziende);
  • quadro EO (per l’indicazione delle azioni, obbligazioni, quote sociali);
  • quadro EP (per l’indicazione degli aeromobili);
  • quadro EQ (per l’indicazione di navi e imbarcazioni);
  • quadro ER (contenente rendite, crediti);
  • quadro ES (con indicazione delle donazioni e atti a titolo gratuito).

Per modificare o integrare la prima dichiarazione di successione presentata con la nuova modalità telematica deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva. Non è più prevista la possibilità di presentare dichiarazioni di successione integrative, modificative, sostitutive o aggiuntive.
La dichiarazione di successione sostitutiva deve essere presentata solo dal dichiarante della prima successione e la sostituisce integralmente: pertanto devono essere compilati tutti i quadri (anche quelli non oggetto di modifica).
La dichiarazione di successione sostitutiva può essere di tre differenti tipi:
- codice 1 se la variazione comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura;
- codice 2 se la variazione non comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura;
- codice 3 se si devono esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione.
Con la presentazione della dichiarazione di successione, salvo diversa indicazione in successione, verrà automaticamente eseguita la domanda di voltura. Il dichiarante può scegliere di presentare la voltura presso l’Ufficio di competenza inserendo la spunta in corrispondenza di “Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali” nel “Frontespizio” del modello.
La domanda di voltura NON viene presentata in automatico in caso di immobili in Comuni ove vige il Sistema Tavolare, in caso di immobili gravati da “Oneri reali”, in caso di eredità giacente o amministrata e di trust.
La dichiarazione di successione viene presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. La presentazione potrà avvenire:
dai contribuenti abilitati ai servizi telematici;
dall’Ufficio territorialmente competente;
dai soggetti incaricati di cui all’art. 3 comma 3 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998;
dagli iscritti all’albo professionale dei geometri e dei geometri laureati, anche in forma associata;
dagli iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione edilizia, anche in forma associata.
È prevista un’eccezione per i contribuenti residenti all’estero ed impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Essi possono presentare la dichiarazione di successione in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la certezza della data di spedizione all’Ufficio di competenza.
Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione avviene con addebito in conto corrente intestato al dichiarante o al soggetto incaricato della trasmissione telematica. Se la presentazione della successione invece è stata effettuata tramite l’Ufficio di competenza, il pagamento potrà avvenire mediante presentazione del modello F24.
L’importo dell’imposta di bollo è fissato in Euro 85,00 per gli immobili compresi nelle Conservatorie o circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo della tassa ipotecaria è fissato in Euro 90,00 per ciascuna “Conservatoria” nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione. Se non viene richiesta la presentazione della domanda di voltura contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (ovvero risulta fleggata la relativa opzione nel “Frontespizio”) la tassa ipotecaria è di Euro 35,00.
Gli importi dei tributi speciali sono così determinati:
Euro 7,44 per diritto di ricerca;
Euro 3,72 per ogni nota di trascrizione;
Euro 1,24 per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione;
Euro 18,59 per ogni richiesta di formalità ipotecaria.
I documenti da allegare nel quadro EG dovranno essere in formato PDF/A-1a, PDF/A-1b, TIF o TIFF e devono avere una bassa risoluzione (200x200dpi, colore Bianco e Nero).
Le copie conformi della dichiarazione di successione e il modello 240 (spesso richiesto dagli Istituti Bancari per la liquidazione delle somme agli eredi) dovranno essere richiesti direttamente all’Agenzia delle Entrate dopo aver ricevuto, da parte dell’Ufficio di competenza, la quarta ricevuta.
La dichiarazione di successione, i documenti allegati e le ricevute dell’Agenzia delle Entrate devono essere conservati per 10 anni.
Dopo aver inviato telematicamente la dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una prima ricevuta che attesta l’avvenuta accettazione dei file. L’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta con gli estremi di registrazione della successione e l’ufficio competente, se il controllo da lei effettuato ha esito positivo. Se invece il controllo ha esito negativo, il dichiarante dovrà presentarsi all’Ufficio competente per regolarizzare la dichiarazione di successione. In caso di addebito in conto corrente, l’Agenzia fornirà una terza ricevuta che attesta l’esito del pagamento. Al termine dei controlli, verrà rilasciata una quarta ricevuta e verrà messa a disposizione nel cassetto fiscale del dichiarante e degli altri chiamati all’eredità una copia della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione.
Se contestualmente alla successione viene effettuata la domanda di voltura, l’Agenzia rilascerà una quinta ricevuta.
Alessandra Manfè – Centro Studi CGN