A partire dal 23 gennaio 2017, tutte le dichiarazioni di successione apertesi dal 3 ottobre 2016 possono essere presentate digitalmente con il nuovo modello di dichiarazione di successione approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 231243 del 27 dicembre 2016. Il nuovo modello di dichiarazione ha infatti sostituito il vecchio modello cartaceo (modello 4). Riepiloghiamo le principali novità e implicazioni operative.
Per il periodo transitorio intercorrente dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è prevista comunque la possibilità di continuare a utilizzare il vecchio modello cartaceo (modello 4) per presentare le dichiarazioni di successione.
Si precisa che il modello 4 dovrà essere sempre utilizzato per le dichiarazioni di successione aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive, modificative di successioni presentate con tale modello.
Riportiamo di seguito le principali novità previste dal Provvedimento sopra citato.
Il nuovo modello di dichiarazione di successione è composto dai seguenti quadri:
- frontespizio (contenente il tipo di dichiarazione, i dati del de cuius, dell’eventuale testamento e del soggetto che presenta la dichiarazione di successione);
- quadro EA (contenente i dati dei chiamati all’eredità);
- quadri EB ed EC (relativi ai fabbricati e terreni posseduti dal de cuius);
- quadro ED (contenente le passività);
- quadro EE (costituente il riepilogo dell’asse ereditario, al netto delle passività);
- quadro EF (contenenti gli importi della liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti in autoliquidazione);
- quadro EG (per i documenti da allegare);
- quadro EH (contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la richiesta di agevolazioni o riduzioni);
- quadro EI (per le dichiarazioni utili alla voltura catastale in caso di discordanze dei dati);
- quadri EL ed EM (relativi ai fabbricati e terreni iscritti al sistema tavolare);
- quadro EN (per l’indicazione delle aziende);
- quadro EO (per l’indicazione delle azioni, obbligazioni, quote sociali);
- quadro EP (per l’indicazione degli aeromobili);
- quadro EQ (per l’indicazione di navi e imbarcazioni);
- quadro ER (contenente rendite, crediti);
- quadro ES (con indicazione delle donazioni e atti a titolo gratuito).
Per modificare o integrare la prima dichiarazione di successione presentata con la nuova modalità telematica deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva. Non è più prevista la possibilità di presentare dichiarazioni di successione integrative, modificative, sostitutive o aggiuntive.
La dichiarazione di successione sostitutiva deve essere presentata solo dal dichiarante della prima successione e la sostituisce integralmente: pertanto devono essere compilati tutti i quadri (anche quelli non oggetto di modifica).
La dichiarazione di successione sostitutiva può essere di tre differenti tipi:
– codice 1 se la variazione comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura;
– codice 2 se la variazione non comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura;
– codice 3 se si devono esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione.
Con la presentazione della dichiarazione di successione, salvo diversa indicazione in successione, verrà automaticamente eseguita la domanda di voltura. Il dichiarante può scegliere di presentare la voltura presso l’Ufficio di competenza inserendo la spunta in corrispondenza di “Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali” nel “Frontespizio” del modello.
La domanda di voltura NON viene presentata in automatico in caso di immobili in Comuni ove vige il Sistema Tavolare, in caso di immobili gravati da “Oneri reali”, in caso di eredità giacente o amministrata e di trust.
La dichiarazione di successione viene presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. La presentazione potrà avvenire:
dai contribuenti abilitati ai servizi telematici;
dall’Ufficio territorialmente competente;
dai soggetti incaricati di cui all’art. 3 comma 3 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998;
dagli iscritti all’albo professionale dei geometri e dei geometri laureati, anche in forma associata;
dagli iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione edilizia, anche in forma associata.
È prevista un’eccezione per i contribuenti residenti all’estero ed impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Essi possono presentare la dichiarazione di successione in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la certezza della data di spedizione all’Ufficio di competenza.
Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione avviene con addebito in conto corrente intestato al dichiarante o al soggetto incaricato della trasmissione telematica. Se la presentazione della successione invece è stata effettuata tramite l’Ufficio di competenza, il pagamento potrà avvenire mediante presentazione del modello F24.
L’importo dell’imposta di bollo è fissato in Euro 85,00 per gli immobili compresi nelle Conservatorie o circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo della tassa ipotecaria è fissato in Euro 90,00 per ciascuna “Conservatoria” nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione. Se non viene richiesta la presentazione della domanda di voltura contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (ovvero risulta fleggata la relativa opzione nel “Frontespizio”) la tassa ipotecaria è di Euro 35,00.
Gli importi dei tributi speciali sono così determinati:
Euro 7,44 per diritto di ricerca;
Euro 3,72 per ogni nota di trascrizione;
Euro 1,24 per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione;
Euro 18,59 per ogni richiesta di formalità ipotecaria.
I documenti da allegare nel quadro EG dovranno essere in formato PDF/A-1a, PDF/A-1b, TIF o TIFF e devono avere una bassa risoluzione (200x200dpi, colore Bianco e Nero).
Le copie conformi della dichiarazione di successione e il modello 240 (spesso richiesto dagli Istituti Bancari per la liquidazione delle somme agli eredi) dovranno essere richiesti direttamente all’Agenzia delle Entrate dopo aver ricevuto, da parte dell’Ufficio di competenza, la quarta ricevuta.
La dichiarazione di successione, i documenti allegati e le ricevute dell’Agenzia delle Entrate devono essere conservati per 10 anni.
Dopo aver inviato telematicamente la dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una prima ricevuta che attesta l’avvenuta accettazione dei file. L’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta con gli estremi di registrazione della successione e l’ufficio competente, se il controllo da lei effettuato ha esito positivo. Se invece il controllo ha esito negativo, il dichiarante dovrà presentarsi all’Ufficio competente per regolarizzare la dichiarazione di successione. In caso di addebito in conto corrente, l’Agenzia fornirà una terza ricevuta che attesta l’esito del pagamento. Al termine dei controlli, verrà rilasciata una quarta ricevuta e verrà messa a disposizione nel cassetto fiscale del dichiarante e degli altri chiamati all’eredità una copia della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione.
Se contestualmente alla successione viene effettuata la domanda di voltura, l’Agenzia rilascerà una quinta ricevuta.
Alessandra Manfè – Centro Studi CGN